I REGIMI FISCALI PER I MINIMI IN VIGORE DALLO SCORSO 7 LUGLIO

Per i “piccoli” slalom fra tre diversi regimi

 

 

avvio nuove attività

nuovo regime riservato

agli attuali

“minimi”

(dal 2012)

(*)

Tremonti

art. 27 DL 98/2011

(con effetti dal 2012)

(*)

Visco

Art. 13 L 388/2000

(in vigore dal 2001)

(*) (**)

PERIODO DI VALIDITA’

prime cinque annualità, compresa la frazione d’anno di avvio (per chi ha già partita Iva, con inizio dopo il 2007, i cinque anni si conteggiano dall’anno di avvio)

prime tre annualità, compresa la frazione d’anno di avvio

a regime, rinnovabile di anno in anno, fino a nuove modifiche di legge

SOGGETTI

AMMESSI

impresa individuale (anche  i. familiare)  o professionista

società (di persone o di capitale)

no

no

no

esercizio di una impresa o di una professione nel triennio precedente

è requisito ostativo

è requisito ostativo

non è requisito ostativo

DIMENSIONI

Dati   riferiti    all’anno  precedente

ricavo o compenso

sopra i 30mila euro

è ostativo anche uno solo dei requisiti dimensionali indicati nella prima colonna a sinistra (ricavo, spesa o beni strumentali)

ammissibilità entro un limite di ricavo o compenso, riferito all’anno in corso: 61.974,83 euro per i comparti del commercio e del manifatturiero e 30.987,41 euro per impresa di servizi o attività professionale

è ostativo anche uno solo dei requisiti dimensionali indicati nella prima colonna a sinistra

(ricavo, spesa o beni strumentali)

presenza di spesa per dipendenti

o anche solo per co.co.pro.

requisito non ostativo

beni strumentali superiori a 15mila euro, acquistati nel corso del triennio precedente

requisito non ostativo

IMPOSTE DIRETTE

Irpef + addizionali

(comunale e regionale)

no

no

al reddito imponibile si applica l’aliquota progressiva marginale

imposta sostitutiva

5%

del reddito d’impresa o di lavoro autonomo

10%

del reddito d’impresa o di lavoro autonomo

no

IVA

regime di esonero

(non vi è obbligo di addebito e rivalsa, né diritto alla detrazione)

nessun esonero

(vi è obbligo di addebito con rivalsa, nonché diritto alla detrazione)

nessun esonero

 (vi è obbligo di addebito con rivalsa, nonché diritto alla detrazione)

IRAP

esenzione

nessuna esenzione

esenzione

 

avvio nuove attività

nuovo regime riservato

(dal 2012)

agli attuali

“minimi”

(*)

tremonti

DL 98/2011

(con effetti dal 2012)

(*)

visco

L 388/2000

(in vigore dal 2001)

(*) (**)

STUDI DI SETTORE

(e parametri)


non sono applicabili ( non è obbligatorio  compilare la scheda in dichiarazione dei redditi)

sono applicabili

(salve le ipotesi di marginalità economica)

sono applicabili (salve le ipotesi di marginalità economica)

OBBLIGHI

CONTABILI

fatture emesse e certificazione di corrispettivi

non va evidenziata l’Iva,
le fatture vanno solo numerate e conservate


va evidenziata l’Iva, le fatture vanno solo numerate e conservate


va evidenziata l’Iva, le fatture vanno solo numerate e conservate

fatture acquisti e altri documenti ricevuti ed emessi

vanno solo numerati e conservati

vanno numerati e conservati

vanno solo numerati e conservati

liquidazioni periodiche Iva e versamenti correlati a tale adempimento

esonero

esonero

esonero

registro Iva acquisti, vendite e corrispettivi, libro giornale, libro inventari, conti di mastro, libro cespiti, comunicazione dati in merito a “paradisi fiscali”

nessun obbligo

nessun obbligo

nessun obbligo

dichiarazione


Redditi


Iva

no

Irap

no

no

ritenuta d’acconto

effettuata dal proprio  committente

no

facoltà di opzione per cambio di regime

tutoraggio da parte di agenzia delle Entrate e credito d’imposta (40% per l’acquisto di apparecchiatura informatica)

no

no

 

(*)  Prospetto che riporta le principali regole in vigore riguardanti i tre distinti regimi; vengono qui omessi una serie di  dettagli ulteriori, che tuttavia hanno minore rilevanza.

 

(**) Regime che in qualche modo si sovrappone a quello introdotto dalla manovra, ma che il Dl 98/2011 mantiene in vita. E’ tuttavia probabile che questo regime venga cancellato, in sede di conversione in legge del DL 98/2011, previa approvazione di norma transitoria nei riguardi di coloro che attualmente già ne fruiscono.

               

 TRATTO DA IL CORRIERE DELLA SERA

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