CHIARIMENTI SULLE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA DEL PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE

CHIARIMENTO SULLE

SPESE DI TRASFERTA

SOSTENUTE DA PROPRIO PERSONALE DIPENDENTE

 

Alla luce della circolare 6 e 7 2009 della Agenzia delle Entrate, in materia di prestazioni alberghiere e ristorative, e della circolare n. 1 della Guardia di Finanzia in materia di controlli si ritiene, alla luce delle continue richieste di informazioni in merito di riprodurre uno specchietto riepilogativo ed esaustivo in materia.

 

 

IL DIPENDENTE TIZIO DURANTE UNA TRASFERTA FUORI DAL COMUNE DI LAVORO SI RECA AL RISTORANTE OFFRENDO ANCHE IL PRANZO AD UN CONSULENTE CAIO (SPESA DI RAPPRESENTANZA)

 

 

 

IL DIPENDENTE CHIEDE LA FATTURA

 

IL DOCUMENTO

Il dipendente Tizio chiede la fattura che viene intestata alla società e riporta nel corpo i nominativi di Tizio e Caio che hanno fruito del servizio.

 

LA REGISTRAZIONE

La società registra la fattura nel registro acquisti e in contabilità, aprendo l’anagrafica del fornitore, e detraendo l’iva limitatamente al costo del pasto di Tizio, in quanto Caio risulta essere spesa di rappresentanza.

 

IL BILANCIO

Il costo del pasto del dipendente Tizio (solo imponibile) viene contabilizzato nelle spese di trasferta mentre quello del pasto di Caio, Iva compresa, nelle spese di rappresentanza.

 

IL MODELLO UNICO

Il costo del pranzo di Tizio è interamente deducibile (spesa di trasferta); quello del pranzo di Caio è deducibile nei limiti previsti delle spese di rappresentanza.

 

 

IL DIPENDENTE NON CHIEDE LA FATTURA

MA LA RICEVUTA FISCALE

 

IL DOCUMENTO

Il dipendente Tizio chiede una ricevuta fiscale che viene intestata alla società e riporta nel corpo i nominativi di Tizio e Caio che hanno fruito del servizio, e che viene allegata alla nota spese della trasferta.

 

LA REGISTRAZIONE

La società registra la nata spese in contabilità generale, senza transitare dai registri iva e senza aprire l’anagrafica del fornitore. L’iva non viene detratta avendo rinuciato alla fattura.

 

IL BILANCIO

Il costo del pasto del dipendente Tizio (iva compresa) viene contabilizzato nelle spese di trasferta mentre quello del pasto di Caio, Iva compresa, nelle spese di rappresentanza.

 

IL MODELLO UNICO

La società deve ricostruire l’iva incorporata nel costo del pranzo di tizio, rendendola indeducibile. L’imponibile è invece interamente deducibile (spese di trasferta); il costo del pranzo di Caio è deducibile nei limiti previsti delle spese di rappresentanza.

 

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DETTAGLIO 

 

Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande (art. 83, co. 28-bis - 28-quinquies): dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (2009 per gli esercizi solari) tali spese sono deducibili, ai fini del reddito d’impresa, nella misura del 75% (nuovo art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986) e, ai fini del reddito di lavoro autonomo, sempre nella misura del 75% e, comunque, per un importo totale non superiore al 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (nuovo art. 54, co. 5, D.P.R. 917/1986).

PRESTAZIONI ALBERGHIERE e di SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE – CHIARIMENTI:

l’Agenzia delle Entrate con la C.M. 5.9.2008, n. 53/E fornisce chiarimenti in merito alla detraibilità Iva e alla deducibilità dei costi relativi a prestazioni alberghiere e di ristorazione con riferimento alle novità introdotte dall’art. 83, co. 28-bis - 28-quater, D.L. 112/2008, conv. con modif. dalla L. 133/2008 (manovra d’estate 2008). Si ricorda che la nuova disciplina Iva si applica alle prestazioni effettuate dall’1.9.2008, mentre la nuova disciplina ai fini delle imposte dirette si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (2009 per gli esercizi solari), anche se i nuovi limiti di deducibilità rilevano per il calcolo degli acconti dovuti per il 2009.

Trattamento ai fini delle imposte dirette: con riferimento sia al reddito di lavoro autonomo (art. 54, co. 5, D.P.R. 917/1986) che al reddito d’impresa (art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986), il limite di deducibilità pari al 75% (e in ogni caso per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti relativamente al reddito di lavoro autonomo) dei costi relativi alle prestazioni alberghiere e di ristorazione trova applicazione anche nel caso in cui tali costi si configurino come spese di rappresentanza. Tuttavia, con riferimento al reddito di lavoro autonomo, se i costi sono assimilabili alle spese di rappresentanza devono rispettare anche l’ulteriore condizione di deducibilità nei limiti dell’1% dei compensi percepiti, mentre con riferimento al reddito d’impresa, gli stessi costi devono essere deducibili in base ai criteri di cui all’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986, vale a dire inerenza e congruità. Il limite di deducibilità del 75% non si applica alle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura e a quelle sostenute dal datore di lavoro per le trasferte dei dipendenti o dei co.co.co.

 

(DA PRONTUARIO FRIZZERA)

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SI CONSIGLIA PERTANTO DI FAR RICHIEDERE AL PROPRIO DIPENDENTE SEMPRE LA FATTURA INTESTATA ALLA SOCIETA' OGNI QUALVOLTA QUESTI VANNO IN TRASFERTA, ED E' CONSIGLIABILE OGNI QUALVOLTA CI SONO PERSONE NON FACENTI PARTE DELLA AZIENDA DI INSERIRE SEMPRE I NOMINATIVI DELLE PERSONE PRESENTI A PRANZO AL FINE DI POTER MEGLIO DEFINIRE LA DETRAIBILITA' DEI COSTI. 

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A MAGGIOR CHIARIMENTO SI RIMANDA AL CONTENUTO DELLA NEWS DEL SETTEMBRE 2008 PUBBLICATA SUL NOSTRO SITO

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