IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA - NORMATIVA DL ANTICRISI

Con il “Decreto anti-crisi”, in corso di conversione in legge, è stata introdotta l’IVA “per cassa” alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di coloro che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni al fine di evitare l’anticipazione dell’IVA all’Erario in caso di successivo incasso della fattura.

Occorre sottolineare quindi che l’applicazione di tale novità si applica nei confronti di cessioni o servizi nei confronti di imprese o professionisti, mentre rimangono escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati, condomini ed enti non commerciali (un ente non commerciale in possesso del numero di partita IVA va considerato soggetto passivo IVA, ancorché l’operazione sia riferita all’attività istituzionale).

Il differimento è facoltativo , nel senso che l’opzione viene esercitata, se ritenuto opportuno, dal cedente o prestatore ed è subordinata all’indicazione in fattura della seguente annotazione: “Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7, DL n. 185/2008″. Si dovrà prestare a questa annotazione, in quanto in caso di mancata esposizione in fattura da parte del soggetto emittente, l’IVA relativa all’operazione va intesa ad esigibilità immediata.

L’intento della norma è quello di agevolare l’emittente della fattura; infatti potrà evitare di dover “anticipare” il versamento dell’imposta all’Erario rispetto al momento di effettivo incasso del corrispettivo.

La norma in esame è subordinata all’autorizzazione comunitaria ed inoltre un apposito DM dovrà stabilire il volume d’affari al di sotto del quale i soggetti IVA potranno usufruire della nuova disposizione.

 

Problematiche derivanti dall’applicazione dell’Iva “per cassa”

  • Il fatto che nella fattura emessa sia riportata la predetta annotazione condiziona il momento in cui l’acquirente potrà portare in detrazione la relativa imposta. Infatti quest’ultimo dovrà attendere il pagamento della fattura per poter detrarre l’IVA. Questo aspetto deve essere valutato attentamente in quanto una “posticipazione” del momento impositivo (detrazione) potrebbe non essere gradita dal cliente.

  • La scelta operata in ordine all’applicazione della esigibilità differita dell’IVA comporta, a livello contabile, un necessario e costante monitoraggio degli incassi e pagamenti anche nell’ambito delle imprese in contabilità semplificata.

  • L’utilizzo della disciplina in esame comporta, sia per il cedente che per l’acquirente una potenziale complicazione nelle quotidiane rilevazioni contabili dovuta alla contemporanea gestione delle due diverse tipologie di fatture: l’una ad esigibilità ordinaria, l’altra ad esigibilità differita.

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