RAVVEDIMENTO OPEROSO - RIDUZIONE SANZIONI

RAVVEDIMENTO OPEROSO


RIDUZIONE SANZIONI (FONTE IL SOLE 24ORE DEL 02/12/2008)



Il Fisco continua a cercare nuovi modi per evitare le liti con i contribuenti, agevolando ulteriormente l'utilizzo delle diverse forme di «prevenzione» del contenzioso.
Dopo il nuovo istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione, previsto dalla manovra estiva 2008, il decreto legge varato venerdì prevede la possibilità di aderire direttamente agli inviti al contraddittorio dell'agenzia delle Entrate.Anche in questo caso (come per l'adesione ai processi verbali), la nuova misura viene inserita nelle disposizioni sull'accertamento con adesione di cui al Dlgs 218/1997. Viene stabilito che gli inviti al contraddittorio, emessi dal 1gennaio 2009, recheranno l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, sanzioni e interessi richiesti al contribuente nonché le motivazioni della richiesta.

Il contribuente potrà prestare adesione all'invito, comunicandolo all'ufficio, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In sostanza, il contribuente avrà due strade:
presentarsi al contraddittorio e dare seguito, se lo riterrà, all'accertamento con adesione;

definire direttamente la sua posizione, accettando gli importi dell'invito, e in tal caso fruirà della riduzione delle sanzioni alla metà rispetto a quelle previste per l'accertamento con adesione tramite contraddittorio.

Ovviamente, rimane ferma la possibilità di non presentarsi al contraddittorio, con tutte le conseguenze del caso, così come di non provvedere alla definizione dell'invito.
Nel caso di adesione agli importi contenuti nell'invito, le sanzioni risulteranno pari a un ottavo del minimo, essendo quelle per l'accertamento con adesione tramite contraddittorio pari a un quarto del minimo. La misura delle sanzioni a un ottavo del minimo è la stessa di quella prevista per l'adesione ai pvc di cui all'articolo 5-bis del Dlgs 218/1997.

Peraltro, il fatto che, nel caso di adesione del contribuente ai pvc e agli inviti, le sanzioni siano state così ridotte ha fatto sì che venissero anche abbassate le penalità previste per il ravvedimento operoso.
Si ricorda che per questo ultimo istituto l'"«mpulso» deve essere spontaneo da parte del contribuente, nel senso che il ravvedimento non è possibile quando interviene un accesso o un invito da parte dell'amministrazione finanziaria.

Ora, per la regolarizzazione spontanea di cui all'articolo 13 del Dlgs 472/1997, viene stabilito che se il ravvedimento avviene:
entro trenta giorni dalla violazione, per quest'ultima,se riguarda un insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a un dodicesimo del minimo;

entro il termine di presentazionedella dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione risulta pari a un decimo del minimo;

entro novanta giorni dalla violazione, se quest'ultima riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione viene ridotta a un dodicesimo del minimo.

In sostanza, per la regolarizzazione di un omesso o insufficiente versamento del tributo, il ravvedimento, a livello di sanzioni, costa il 2,5% se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni oppure il 3% se il ravvedimento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'infrazione è stata commessa. Questo perché la sanzione di riferimento per gli omessi o insufficienti pagamenti risulta pari al 30% dell'imposta dovuta.
Nel caso di regolarizzazione di una violazione sostanziale, diversa dal mancato pagamento del tributo, il ravvedimento determina di norma la riduzione delle sanzioni al 10% se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Questo perché quasi sempre le violazioni di carattere sostanziale, diverse dai carenti o omessi versamenti, prevedono la sanzione minima edittale del 100% dell'imposta dovuta.


Se viene sanata l'omessa presentazione della dichiarazione, entro i novanta giorni, la sanzione da ravvedimento sarà pari al 10%, qualora derivi un'imposta dovuta. Questo perché la sanzione minima risulta il 120 per cento.
È da ritenere che le nuove riduzioni possano riguardare tutte le ipotesi di ravvedimento operoso effettuate dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legge.

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