REGIME DETRAIBILITA' SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE
DAL 1° SETTEMBRE CAMBIA IL REGIME DI DETRAIBILITA' IVA DELLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE INERENTI L'ATTIVITA'.
DETRAIBILITA' DELL'IVA AL 100% A PARTIRE DAL 1° SETTEMBRE 2008, DETRAIBILITA' IRPEF/IRES AL 75% DAL 1° GENNAIO 2009.
PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORATORE DIPENDENTE IN TRASFERTA PER CONTO DELL'AZIENDA, LO STESSO DOVRA' CHIEDERE L'EMISSIONE DI APPOSITA FATTURA (AL RISTORANTE, BAR O ALBERGO) INTESTATA AL DATORE DI LAVORO. QUEST'ULTIMO RIMBORSERA' QUANTO ANTICIPATO DAL LAVORATORE E DALLA NOTA SPESE ESTRAPOLERA' LE FATTURE PER REGISTRARLE SUI REGISTRI IVA AI FINI DELLA DETRAZIONE.
IN OGNI CASO LE SPESE SOSTENUTE PER IL LAVORATORE IN TRASFERTA SONO DETRAIBILITI AL 100% SIA AI FINI IVA CHE AI IRPEF/IRES.
SI COMPLICA QUINDI LA GESTIONE DELLE SPESE DI TRAFERTA, PER LA NECESSITA' DI REGISTRARE TUTTE LE FATTURE DI ALBERGHI E RISTORANTI.
IL SOLE 24ORE DEL 02/09/08 SUGGERISCE UNA SOLUZIONE PER LIMITARE LE PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVE, CHE DI SEGUITO SI RIPORTA:
"La nuova gestione delle fatture Iva su vitto e alloggio aumenta gli oneri amministrativi delle imprese. Ma c'è un metodo utile a semplificare gli adempimenti: per le fatture di importo inferiore a 154,94 euro, infatti, può essere annotato un unico documento riepilogativo.
Da ieri, l'articolo 83 della legge 133/2008, di conversione del Dl 112/2008, modificando l'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72, ha soppresso l'indetraibilità oggettiva dell'Iva sulle spese per servizi di vitto e alloggio. Pertanto, nel caso siano inerenti all'attività di impresa arte o professione, l'Iva relativa a queste spese è sempre detraibile, salvo l'ipotesi in cui le stesse riguardino spese di rappresentanza.
Questa prima fase di applicazione della nuova norma determinerà non pochi problemi per gli uffici amministrativi delle aziende che dovranno registrare un gran numero di nuovi fornitori per documenti (tra l'altro, spesso, di importo modesto) collegati a spese di alberghi e ristoranti sostenute dai dipendenti in trasferta. Finora, infatti, questi documenti, rappresentati spesso da ricevute fiscali o da semplici scontrini, a seguito dell'intraibilità dell'imposta venivano "gestiti" solo dall'ufficio del personale nell'ambito del rimborso a piè di lista, rimanendo estranei dalla contabilità Iva.
Con la detrazione dell'imposta e la piena deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi (articolo 95, comma 3 del Tuir) è opportuno che le imprese individuino, anche in funzione della propria realtà aziendale, nuove istruzioni da impartire ai dipendenti in trasferta circa la documentazione che questi ultimi dovranno richiedere per quelle spese. È anche probabile che le aziende diano indicazioni circa l'importo oltre il quale deve essere richiesta la fattura o, infine, che i dipendenti vengano obbligati a frequentare, in occasione delle trasferte, solo esercizi (alberghi e ristoranti) con i quali sono state concluse convenzioni.
Anche se la norma, modificando la detraibilità dell'Iva, sembrerebbe interessare solo l'ufficio delle amministrazioni delle aziende, l'ottimizzazione della nuova procedura si otterrà solo mediante un coordinamento tra quest'ultimo ufficio e quello che si occupa dell'amministrazione del personale. Sarà infatti l'ufficio del personale che, comunque, dovrà continuare ad autorizzare le trasferte e, al ritorno dei dipendenti, riconoscere l'inerenza delle spese sostenute. Dopo questo primo controllo, l'amministrazione registrerà invece il documento di spesa ai fini della detrazione dell'Iva e della deducibilità del relativo costo.
Tra le ipotesi e le soluzioni che possono essere valutate in azienda per ottimizzare le nuove procedure da adottare, è ammessa, per fatture di importo modesto, la registrazione di un documento riepilogativo al solo fine di detrarsi l'imposta. L'articolo 6, comma 6 del Dpr 695/96 prevede infatti che per le fatture di importo inferiore a 154,94 euro può (si tratta dunque di una possibilità) essere annotato, al posto delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce e, distinti secondo l'aliquota, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e dell'imposta.
In altre parole, una soluzione al problema del proliferare delle registrazioni potrebbe essere quello di predisporre una distinta (si veda il fac simile a destra) sulla quale devono essere indicati i numeri attribuiti dall'impresa a ciascuna delle fatture per alberghi e ristoranti dei dipendenti in trasferta, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare complessivo dell'imposta secondo l'aliquota applicata.
La norma permette quindi di registrare le spese solo mediante il riepilogo dell'imponibile e dell'imposta complessiva; i documenti di spesa verrebbero poi allegati alla distinta che, con un proprio numero e mediante un'apposita registrazione, permetterebbe la detrazione dell'imposta. Il documento potrebbe essere predisposto dall'ufficio del personale con periodicità mensile e il costo – cioè l'imponibile relativo alle spese – transiterebbe in contabilità non, come in passato, per la registrazione del puro costo, ma a seguito di una registrazione ai fini dell'Iva."
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