MANOVRA MONTI NUOVO LIMITE UTILIZZO CONTANTI

La Manovra Monti (ARTICOLO 12)    provvede a fissare nuove norme per l’uso del denaro contante (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante) dal 06 Dicembre 2011.

Brevi cenni sulla normativa antiriciclaggio:

  • La normativa antiriciclaggio  (D.Lgs. 231/2007) ha previsto  limitazioni all’uso dei contanti, accompagnate da una serie di sanzioni per chi viola tali disposizioni.

  • Tale limitazione si espica  nella tracciabilità dei pagamenti mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari i cui dati ed informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini.

  • Già con il Lgs. 231/2007 era operativo l’obbligo di pagare in contanti o con titoli al portatore quando l’importo fosse pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro). Successivamente, il D.L. 112/2008, (conv. in L. 133/2008), ha riportato il limite delle som­me liberamente trasferibili al di sotto dei 1000,00 euro, dai precedenti 2.500,00 (limite introdotto dalla manovra Monti).

  • Viene poi previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.

  • AGGIORNAMENTO DEL 12/12/2011: E’ ALLO STUDIO UN PROVVEDIMENTO PER ELEVARE TALE LIMITE A 980,00 EURO

  • Contestualmente all’introduzione della norma si porrà l’esigenza di una riduzione dei costi delle transazioni e della concessione agevolata dei POS agli esercizi commerciali.

Tale iniziativa sarà affidata all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e alla associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale entro tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento.

PRECISAZIONI:

  • La limitazione riguarda il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.

  • N.B: Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

Utilizzo degli assegni:

  • L’utilizzo degli assegni dispone che le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, apposta anche su assegni circolari e vaglia postali e cambiari. I moduli in forma libera, senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste e pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo. Con l’introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.

Il libretti di deposito:

  • In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000. Per i libretti di deposito con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà estinguere il libretto ovvero ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.

Sanzioni:

  • Al riguardo si ricorda che la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, che non può essere inferiore nel minimo ad euro 3.000,00 e, nel caso di violazioni superiori ad euro 50.000, ad euro 15.000.

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