Iva per cassa - Nuove disposizioni dal 01 Dicembre 2012

 Iva per cassa

Con l’art. 32-bis, D.L. 83/2012 è stato introdotto un nuovo regime di esigibilità differita dell’Iva, la cui effettiva entrata in vigore determina l’abrogazione di quello previsto dall’art. 7, D.L. 185/2008.

Il D.M. 11 ottobre 2012 emanato dal Ministero delle Finanze, chiarisce alcuni aspetti a riguardo.

Innanzitutto possono aderire al nuovo regime di cassa i soggetti passivi che hanno conseguito, nell’anno solare precedente, un volume d’affari non eccedente i 2 milioni di euro, oppure che in caso di inizio di una nuova attività presumono, nel primo esercizio, di non superare tale soglia.

L’opzione, e l’eventuale revoca dal nuovo regime, con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata (nel caso di inizio dell’attività, dalla data di inizio attività), devono essere espresse mediante modalità che dovranno essere definite. Limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012 .

La data del 1° dicembre consentirà, quindi, ai contribuenti mensili di optare per il nuovo regime già nella liquidazione del mese di dicembre, mentre per i trimestrali, pur non escludendo tale possibilità, la gestione diverrebbe più complessa per la coesistenza dei due differenti regimi di liquidazione: liquidazione ordinaria per i mesi di ottobre e novembre e liquidazione per cassa per il solo mese di dicembre.

La scelta di optare per il regime per cassa riguarderà tutte le fatture registrate.

Per i soggetti che aderiscono al nuovo regime, l’imposta relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile all’atto dell’incasso di tali corrispettivi, o comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato assoggettato, prima dello scadere del termine annuale, a procedure concorsuali.

Per i soggetti che optano per l’Iva per cassa anche il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; a differenza della norma precedente di cui dall’art. 7 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, il regime non ha effetti per i soggetti, cessionari/committenti, che non hanno scelto tale opzione, per i quali il diritto alla detrazione dell’imposta addebitata sulle fatture emesse con il nuovo regime di liquidazione sorge all’ordinario momento di effettuazione dell’operazione.

Tale regime, quindi, ha effetto solo per i contribuenti che abbiano optato e non per i loro clienti.

Dal nuovo regime sono escluse:

  • · le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’Iva, è possibile però applicare la separazione delle attività (ex art.36) e applicare il nuovo regime per le operazioni effettuate in regime ordinario Iva;
  • · le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti privati;
  • · le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che applicano il reverse charge;
  • · le operazioni intracomunitarie;
  • · le importazioni di beni;
  • · le estrazioni di beni dai depositi Iva;
  • · le operazioni ex art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 effettuate nei confronti di enti pubblici.

Il richiamato decreto attuativo precisa che occorre procedere all’emissione delle fatture riportando la dicitura che trattasi di un’«operazione con Iva per cassa ex art.32-bis decreto legge 22 giugno 2012 n. 83».

Per i pagamenti ricevuti/eseguiti parzialmente, l’Iva diverrà esigibile/detraibile nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.

Qualora nel corso dell’anno si sia superato il limite di 2 milioni euro di volume d’affari, le disposizioni dell’Iva per cassa non sono più applicabili a partire dal mese successivo a quello in cui il limite stesso è stato superato.

Nel caso di uscita dal regime dell’Iva per cassa (per il superamento del limite o per opzione), al fine di semplificare gli adempimenti ed evitare la coesistenza di due differenti regimi di liquidazione dell’Iva, si dovrà provvedere al versamento dell’Iva che non risulti ancora versata e relativa alle operazioni effettuate e non incassate, al netto dell’Iva delle fatture di acquisto non pagate, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa.

IVA per cassa: ulteriori chiarimenti sul decreto

Il contenuto dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, detta disposizioni in materia di liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa emanate in aderenza a quanto previsto dagli articoli 66 e 167-bis della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010. L'articolo 32-bis dispone che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

L’imposta diventa, in ogni caso, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tale limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 
Per i medesimi soggetti che liquidano l’IVA secondo la contabilità di cassa, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati sorge con il pagamento dei relativi corrispettivi. 
La stessa norma prevede, infine, che, per i cessionari e committenti, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge al momento di effettuazione dell’operazione anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

Il regime in questione è applicabile previo esercizio di un’opzione da parte del soggetto passivo interessato esercitabile mediante modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’articolo 32-bis rinvia, infine, ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la fissazione delle disposizioni attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo.

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