Antiriciclaggio: al via le sanzioni

Da oggi 1° febbraio 2012 sanzionati i prelevamenti pari o superiori a 1.000 €

 

Premessa – E’ finito il periodo di prova per prendere confidenza con la nuova soglia di 1.000 euro per il trasferimento di denaro contante, libretti bancari o postali o titoli al portatore. Da oggi 1° febbraio scattano le sanzioni in caso di infrazione. 

Limiti alla circolazione del contante - Il comma 1 dell’art. 12 del D.L. 201/2011 ha modificato la soglia massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in precedenza pari a 2.500 euro, ora 1.000 euro. In realtà, l’ambito applicativo della modifica normativa è ben più ampio riguardando anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore e i titoli al portatore (in euro o in valuta estera). In particolare, si configura una violazione qualora il predetto trasferimento venga ‘‘effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro’’. Da ciò consegue, quindi, che il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000. 

Sanzioni – Per le violazioni di trasferimento di denaro contante pari o superiore a 1.000 l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l’applicazione della sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito oppure dal 5% al 40% dell’importo trasferito nel caso di importi superiori a € 50.000, fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000. 

Periodo di salvaguardia - Come già accaduto in occasione delle altre modifiche della soglia, è stato previsto un periodo di salvaguardia per consentire a tutti i soggetti interessati un adeguamento graduale alla nuova previsione. In buona sostanza, durante la fase di conversione in legge del decreto è stato stabilito che il superamento della nuova soglia non costituisce infrazione nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012, a condizione che venga osservato il precedente limite di 2.500 euro. Da oggi, 1° febbraio, scattano, quindi, le suddette sanzioni in caso di violazione del limite al trasferimento del contante. 

Oblazione –Al riguardo, va segnalato che in molte situazioni tale rischio può essere scongiurato (o meglio fortemente mitigato) per chi ha commesso l'illecito in virtù dell'utilizzo dell'istituto dell'oblazione (si tratta dell'art. 16 della legge n. 689/81, richiamato dall'art. 60 del dlgs 231/07). In relazione, allo stesso va ricordato che è ammesso il pagamento in misura ridotta senza tener conto della sanzione minima (in tal senso, circ. Mef. prot. 281178 dell'agosto 2010). Ne consegue che chi compie il pagamento irregolare (o chi percepisce la somma) a fronte di 1.000 euro pagati in contanti (o ricevuti) potrà versare, entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione, la minor somma fra il doppio del minimo e il terzo del massimo, quindi, nel caso di specie il 2% di quanto indebitamente pagato.

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