SINTESI NOVITA' FISCALI DI ULTIMA APPROVAZIONE - PARTE SECONDA
PARTE SECONDA
ABROGAZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI E NASCITA DI ALTRI
È stato abolito sia l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio. Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.
L’abrogazione dell’esenzione Iva per le prestazioni rese, nell’ambito dei gruppi bancari e assicurativi, nello svolgimento di attività di carattere ausiliario, di cui all’art. 6 della L. n. 133/1999, è stata posticipata all’1.1.09, rispetto all’1.7.08 previsto dalla legge finanziaria 2008.
Dall’1.7.08 sono, invece, esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del DPR n. 633/72, le prestazioni rese da consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili, costituiti da soggetti per i quali, nei tre anni precedenti, il pro rata di detrazione non abbia superato il 10%:
- nei confronti dei loro membri;
- a condizione che i corrispettivi dovuti da tali soggetti non superino i costi imputabili alle prestazioni.
Il regime di esenzione in oggetto, in recepimento della normativa Iva comunitaria:
- non è più limitato alle prestazioni di servizi rese nell’ambito delle predette attività ausiliarie;
- non si applica ai gruppi bancari ed assicurativi, ma alle sole prestazioni rese dai consorzi, anche in forma societaria, nei confronti dei consorziati, e non già alle prestazioni tra i membri dell’associazione.
Le locazioni di fabbricati operate all’interno di gruppi bancari ed assicurativi ed esenti da Iva ai sensi dell’art. 6 della L. n. 133/99, nonché le locazioni poste in essere tra consorzi e consorziati e tra società consortili e soci, esenti da Iva ex art. 10, c. 2, del DPR n. 633/72, sono soggette:
- a registrazione in termine fisso;
- ad imposta di registro in misura proporzionale.
L’imposta di registro si applicherà con le aliquote ordinarie previste per le locazioni. Pertanto, ad esempio, le locazioni di immobili abitativi, esenti da Iva ex art. 6 della L. n. 133/99, sconteranno l’imposta di registro al 2%.
Poiché l’esenzione per i contratti di locazione posti in essere tra consorzi, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del DPR 633/72, entra in vigore l’1.7.08, solo da tale data questi contratti sono soggetti alla nuova disciplina relativamente all’imposta di registro.
Inoltre, poiché l’esenzione di cui all’art. 6 della L. n. 133/99 sarà abrogata con effetto dall’1.1.09, dal 25/06/08 e fino al 31.12.08 i contratti rientranti in tale esenzione sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta di registro proporzionale, mentre, dall’1.1.09, ad essi si applicherà la disciplina ordinaria delle locazioni, a meno che non si rientri nella nuova ipotesi di esenzione prevista dall’art. 10, c. 2, del DPR 633/72.
Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità ed i termini per gli adempimenti e il versamento dell’imposta di registro commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dal 25.6.08.
Viene aumentato l’importo che le Poste italiane spa, le banche e gli altri intermediari finanziari devono versare a titolo d’acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, entro il 30 novembre di ogni anno.
L’acconto da versare, calcolato sull’imposta liquidata a titolo provvisorio per l’anno in corso, è infatti stabilito nella misura del:
- 75%, nell’anno 2008, prima 70%;
- 85%, nell’anno 2009;
- 95%, negli anni successivi.
Viene aumentato anche l’importo che gli assicuratori devono versare a titolo d’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, entro il 30 novembre di ogni anno.
L’acconto da versare, calcolato sull’imposta liquidata per l’anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è infatti stabilito nella misura del:
- 14%, nell’anno 2008, prima 12,50%;
- 30%, nell’anno 2009;
- 40%, negli anni successivi.
GARANZIA SU RATEIZZAZIONI SOMME ISCRITTE A RUOLO
È stato abolito l’obbligo di prestare garanzia, a mezzo fideiussione o ipoteca su beni immobili, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro.
Restano tuttavia valide le garanzie già prestate.
PROFESSIONISTI
Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:
- tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell’attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- riscuotere i compensi in denaro dimporto eccedente determinate soglie, 1.000 euro fino al 30.6.08 esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
RITENUTE SU INTERESSI
La misura della ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai propri soci finanziatori sale dal 12,50% al 20%.
La ritenuta si applica agli interessi sui prestiti dei soci erogati alle seguenti condizioni:
- i versamenti devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non devono superare, per ciascun socio, la somma di 30.031,58 euro, limite elevato a 60.063,16 euro per le cooperative agricole e di produzione e lavoro;
- gli interessi non devono superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti percentuali.
- La ritenuta del 20% si applica agli interessi corrisposti dal 25.6.08.
POTENZIAMENTO ATTIVITA’ DI VERIFICA
Nell’ambito delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009-2011, è previsto un potenziamento dell’accertamento basato sul cd. “redditometro”. In particolare, verranno sottoposti a controllo i contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali sussistono elementi significativi di capacità contributiva.
Per potenziare il contrasto all’evasione fiscale, i Comuni devono confermare all’Agenzia delle entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta dei contribuenti di iscrizione all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), che il richiedente ha cessato di risiedere nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione alla suddetta anagrafe, l’effettività della cessazione di residenza in Italia è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell’Agenzia delle entrate.
Tale vigilanza è svolta anche con riferimento alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’Aire a partire dall’1.1.06.
CONTENZIOSO
Il DL n. 112/2008 ha introdotto una nuova forma di deflazione del contenzioso, simile, per certi versi, all’accertamento con adesione.
Viene infatti previsto che il contribuente possa aderire ai processi verbali di constatazione:
- redatti dai verificatori al termine della verifica fiscale;
- in materia di imposte sui redditi e di Iva.
La particolarità dell’istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà; quindi, in ipotesi di adesione totale al processo verbale di constatazione, l’entità delle sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo.
A tali fini:
l’adesione del contribuente deve
- avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale, mediante comunicazione all’Ufficio delle Entrate e alla Guardia di finanza;
- entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del contribuente, l’Ufficio deve notificare l’atto di definizione dell’accertamento.
L’adesione ai processi verbali di constatazione consente di definire le sole sanzioni amministrative, a differenza dell’accertamento con adesione, che consente anche la definizione delle imposte.
NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY
Per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali “non sensibili” e gli unici dati “sensibili” sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l’obbligo di redigere e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituito da un’autocertificazione:
l in cui si attesta di trattare tali dati “sensibili” in osservanza delle previste misure di sicurezza;
- resa dal titolare del trattamento.
Viene inoltre stabilito che, con un successivo DM, saranno previste modalità semplificate di redazione del DPS per le correnti finalità amministrative e contabili.
Qualora il suddetto DM non venga adottato entro il termine previsto, la sostituzione del DPS con un’autocertificazione si applica a tutti i soggetti che trattano “dati sensibili”:
- con strumenti elettronici;
- per le correnti finalità amministrative e contabili.
La notificazione al Garante della privacy dei trattamenti di dati personali, dove sia prevista, deve essere trasmessa:
- attraverso il sito del Garante, in luogo della trasmissione telematica mediante firma digitale;
- utilizzando l’apposito modello.
La notificazione deve contenere soltanto le seguenti informazioni:
- le coordinate identificative del titolare del trattamento ed, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
- la o le finalità del trattamento;
- una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.
Il Garante provvederà ad adeguare il modello di notificazione alle nuove disposizioni.
È stato abrogato l’art. 13 del DM 22.1.08, n. 37, il così detto decreto impianti. Pertanto, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli edifici, vengono meno gli obblighi:
- di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;
- di consegnare tale documentazione all’acquirente in caso di alienazione dell’immobile;
- di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile (es. inquilino o comodatario);
- per il venditore, di prestare, nell’atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- di allegare all’atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.
Per i contratti posti in essere dal 25.6.08 non è quindi più necessario fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che la provi.
STUDIO GENCHI BARI
Tutte le news