SINTESI NOVITA' FISCALI DI ULTIMA APPROVAZIONE - PARTE SECONDA

PARTE SECONDA

ABROGAZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI E NASCITA DI ALTRI

 

È stato abolito sia l’obbligo di presen­tazione degli elenchi clienti e fornito­ri, sia il relativo regime sanzionatorio. Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.

 

 

L’abrogazione dell’esenzione Iva per le prestazioni rese, nell’ambi­to dei gruppi bancari e assicurativi, nello svolgimento di attività di ca­rattere ausiliario, di cui all’art. 6 del­la L. n. 133/1999, è stata posticipata all’1.1.09, rispetto all’1.7.08 previsto dalla legge finanziaria 2008.

 

Dall’1.7.08 sono, invece, esenti da Iva, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del DPR n. 633/72, le prestazioni rese da consor­zi, società consortili e società coope­rative con funzioni consortili, costituiti da soggetti per i quali, nei tre anni precedenti, il pro rata di detrazione non abbia superato il 10%:

-                 nei confronti dei loro membri;

-                a condizione che i corrispettivi dovuti da tali soggetti non supe­rino i costi imputabili alle presta­zioni.

Il regime di esenzione in oggetto, in recepimento della normativa Iva co­munitaria:

-                non è più limitato alle prestazioni di servizi rese nell’ambito delle predette attività ausiliarie;

-                non si applica ai gruppi bancari ed assicurativi, ma alle sole pre­stazioni rese dai consorzi, anche in forma societaria, nei confronti dei consorziati, e non già alle pre­stazioni tra i membri dell’associa­zione.

 

Le locazioni di fabbricati operate all’interno di gruppi bancari ed as­sicurativi ed esenti da Iva ai sensi dell’art. 6 della L. n. 133/99, nonché le locazioni poste in essere tra consorzi e consorziati e tra società consortili e soci, esenti da Iva ex art. 10, c. 2, del DPR n. 633/72, sono soggette:

-                 a registrazione in termine fisso;

-                ad imposta di registro in misura proporzionale.

L’imposta di registro si applicherà con le aliquote ordinarie previste per le locazioni. Pertanto, ad esempio, le locazioni di immobili abitativi, esenti da Iva ex art. 6 della L. n. 133/99, scon­teranno l’imposta di registro al 2%.

Poiché l’esenzione per i contratti di locazione posti in essere tra consor­zi, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del DPR 633/72, entra in vigore l’1.7.08, solo da tale data questi contratti sono soggetti alla nuova disciplina relati­vamente all’imposta di registro.

Inoltre, poiché l’esenzione di cui all’art. 6 della L. n. 133/99 sarà abroga­ta con effetto dall’1.1.09, dal 25/06/08 e fino al 31.12.08 i contratti rientranti in tale esenzione sono soggetti a re­gistrazione in termine fisso e ad im­posta di registro proporzionale, men­tre, dall’1.1.09, ad essi si applicherà la disciplina ordinaria delle locazioni, a meno che non si rientri nella nuova ipotesi di esenzione prevista dall’art. 10, c. 2, del DPR 633/72.

Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità ed i termini per gli adempimenti e il versamento dell’imposta di registro commisurata ai canoni di locazione maturati a de­correre dal 25.6.08.

 

Viene aumentato l’importo che le Poste italiane spa, le banche e gli altri intermediari finanziari devono versa­re a titolo d’acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, entro il 30 novembre di ogni anno.

L’acconto da versare, calcolato sull’imposta liquidata a titolo provvi­sorio per l’anno in corso, è infatti sta­bilito nella misura del:

-                 75%, nell’anno 2008, prima 70%;

-                 85%, nell’anno 2009;

-                 95%, negli anni successivi.

 

Viene aumentato anche l’importo che gli assicuratori devono versare a titolo d’acconto dell’imposta sulle assicurazioni, entro il 30 novembre di ogni anno.

L’acconto da versare, calcolato sull’imposta liquidata per l’anno pre­cedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è infatti stabilito nel­la misura del:

-                 14%, nell’anno 2008, prima 12,50%;

-                 30%, nell’anno 2009;

-                 40%, negli anni successivi.

 

GARANZIA SU RATEIZZAZIONI SOMME ISCRITTE A RUOLO

È stato abolito l’obbligo di presta­re garanzia, a mezzo fideiussione o ipoteca su beni immobili, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000 euro.

Restano tuttavia valide le garanzie già prestate.

 

PROFESSIONISTI

Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:

-                tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluisco­no, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell’attività professionale e dai quali sono ef­fettuati i prelevamenti per il paga­mento delle spese;

-                riscuotere i compensi in denaro dimporto eccedente determina­te soglie, 1.000 euro fino al 30.6.08 esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero al­tre modalità di pagamento ban­cario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

 

 

RITENUTE SU INTERESSI

La misura della ritenuta a titolo d’im­posta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro con­sorzi ai propri soci finanziatori sale dal 12,50% al 20%.

La ritenuta si applica agli interessi sui prestiti dei soci erogati alle seguenti condizioni:

-                i versamenti devono essere effettuati esclusivamente per il con­seguimento dell’oggetto sociale e non devono superare, per cia­scun socio, la somma di 30.031,58 euro, limite elevato a 60.063,16 euro per le cooperative agricole e di produzione e lavoro;

-                gli interessi non devono superare la misura massima degli inte­ressi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti percentuali.

-                 La ritenuta del 20% si applica agli in­teressi corrisposti dal 25.6.08.

 

 

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ DI VERIFICA

Nell’ambito delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009-2011, è previsto un potenziamento dell’ac­certamento basato sul cd. “reddito­metro”. In particolare, verranno sot­toposti a controllo i contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazio­ne dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali sussistono elementi si­gnificativi di capacità contributiva.

Per potenziare il contrasto all’evasio­ne fiscale, i Comuni devono confer­mare all’Agenzia delle entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta dei contribuenti di iscrizione all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), che il richiedente ha cessato di risie­dere nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione alla suddetta anagrafe, l’effettività della cessazione di resi­denza in Italia è sottoposta a vigilan­za da parte dei Comuni e dell’Agen­zia delle entrate.

Tale vigilanza è svolta anche con ri­ferimento alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’Aire a partire dall’1.1.06.

 

CONTENZIOSO

Il DL n. 112/2008 ha introdotto una nuova forma di deflazione del con­tenzioso, simile, per certi versi, all’ac­certamento con adesione.

Viene infatti previsto che il contri­buente possa aderire ai processi ver­bali di constatazione:

-                redatti dai verificatori al termine della verifica fiscale;

-                in materia di imposte sui redditi e di Iva.

La particolarità dell’istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà; quindi, in ipotesi di adesione totale al processo verbale di constatazione, l’entità del­le sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo.

A tali fini:

l’adesione del contribuente deve

-                avvenire entro i 30 giorni successi­vi alla data di notifica del verbale, mediante comunicazione all’Uffi­cio delle Entrate e alla Guardia di finanza;

-                entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del con­tribuente, l’Ufficio deve notificare l’atto di definizione dell’accerta­mento.

L’adesione ai processi verbali di con­statazione consente di definire le sole sanzioni amministrative, a differenza dell’accertamento con adesione, che consente anche la definizione delle imposte.

 

NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY

Per i soggetti che trattano con stru­menti elettronici soltanto dati per­sonali “non sensibili” e gli unici dati “sensibili” sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri di­pendenti senza indicazione della re­lativa diagnosi, l’obbligo di redigere e aggiornare il documento program­matico sulla sicurezza (DPS) è sostitu­ito da un’autocertificazione:

l in cui si attesta di trattare tali dati “sensibili” in osservanza delle pre­viste misure di sicurezza;

-                 resa dal titolare del trattamento.

Viene inoltre stabilito che, con un successivo DM, saranno previste mo­dalità semplificate di redazione del DPS per le correnti finalità ammini­strative e contabili.

Qualora il suddetto DM non venga adottato entro il termine previsto, la sostituzione del DPS con un’autocer­tificazione si applica a tutti i soggetti che trattano “dati sensibili”:

-                 con strumenti elettronici;

-                per le correnti finalità amministrative e contabili.

La notificazione al Garante della pri­vacy dei trattamenti di dati personali, dove sia prevista, deve essere tra­smessa:

-                attraverso il sito del Garante, in luogo della trasmissione telemati­ca mediante firma digitale;

-                 utilizzando l’apposito modello.

La notificazione deve contenere sol­tanto le seguenti informazioni:

-                le coordinate identificative del titolare del trattamento ed, even­tualmente, del suo rappresentan­te, nonché di un responsabile del trattamento se designato;

-                 la o le finalità del trattamento;

-                una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

-                i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono esse­re comunicati;

-                i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

-                una descrizione generale che permetta di valutare in via prelimi­nare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Il Garante provvederà ad adeguare il modello di notificazione alle nuove disposizioni.

È stato abrogato l’art. 13 del DM 22.1.08, n. 37, il così detto decreto impianti. Pertanto, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla con­formità degli impianti degli edifici, vengono meno gli obblighi:

-                di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;

-                di consegnare tale documentazione all’acquirente in caso di alie­nazione dell’immobile;

-                di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’im­mobile (es. inquilino o comodata­rio);

-                per il venditore, di prestare, nell’atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli im­pianti alle norme vigenti in mate­ria di sicurezza;

-                di allegare all’atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Per i contratti posti in essere dal 25.6.08 non è quindi più necessario fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che la provi.

STUDIO GENCHI BARI

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