SINTESI NOVITA' FISCALI DI ULTIMA APPROVAZIONE - PARTE PRIMA

Le novità fiscali dell’ultima manovra

 

Il DL 25.6.2008, n. 112, ha introdot­to la manovra d’estate con la quale sono state emanate alcune disposi­zioni urgenti relativamente a:

-                 Irpef, Ires e Irap;

-                 Iva e altre imposte indirette;

-                 accertamento e riscossione;

-                 rapporti di lavoro e normativa

-                 previdenziale;

-                 disciplina della privacy.

 

Il DL 112/08 è entrato in vigore il 25 giugno 2008.

 

SINTESI DELLE NOVITA’

 

REINVESTIMENTO DELLE PLUSVALENZE

È stata prevista una disposizione age­volativa finalizzata al reinvestimento delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di quote di partecipa­zione da parte dei soggetti Irpef non imprenditori, persone fisiche, società semplici, ecc.

L’agevolazione consiste nella detas­sazione totale di tali plusvalenze, nel momento in cui:

a) vengano cedute le partecipazioni in società di persone, escluse le società semplici, o di capitali dete­nute da almeno tre anni e relative a società costituite da non più di sette anni;

b) le plusvalenze siano reinvestite, entro il biennio successivo, in azio­ni o quote di società che svolgono la stessa attività di quella eserci­tata dalla società le cui parteci­pazioni sono state cedute e che sono state costituite da non più di tre anni. L’agevolazione compete, ad esempio, se una persona fisica cede nel settembre 2008 una par­tecipazione posseduta dal 2004 relativa ad una società costituita nel 2003, e reinveste le plusvalen­ze acquisendo una nuova parteci­pazione nel corso del 2009, rela­tiva ad una società costituita nel 2008 che svolge la stessa attività di quella ceduta.

L’ammontare massimo della plu­svalenza esente è quantificato nel quintuplo del costo sostenuto dalla società ceduta per l’acquisizione di beni materiali diversi dagli immobili, di beni immateriali o di spese di ricer­ca nei cinque anni antecedenti alla cessione.

 

STOCK OPTION E PIANI DI AZIONARIATO POPOLARE –NOVITA’

È stata abrogata la lett. g-bis) dell’art. 51, c. 2, del Tuir, che prevedeva, al ri­correre di determinate condizioni, l’esclusione da Irpef e, conseguente­mente, da imposizione contributiva, delle assegnazioni di azioni ai dipen­denti, la così detta stock option.

L’abolizione ha effetto anche nei con­fronti dei titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, in particolare gli amministratori con rapporti di colla­borazione coordinata e continuativa.

I redditi di lavoro dipendente e assi­milato derivanti dalle “stock option” diventano quindi soggetti alle ordi­narie modalità impositive, sia ai fini fiscali che contributivi.

L’abolizione del regime agevolato si applica alle azioni assegnate ai dipendenti o amministratori a de­correre dal 25.6.08, quindi anche in relazione a piani di “stock option” de­liberati in precedenza.

C’è da segnalare che l’assegnazione delle azioni non ri­chiede, per il suo perfezionamento, la consegna dei certificati azionari o le equivalenti annotazioni contabili, ma è sufficiente la volontà di esercitare l’opzione portata a conoscenza della società.

Piani di azionariato popolare – Re­sta fermo, invece, il regime agevolato previsto per le azioni offerte alla ge­neralità dei dipendenti (c.d. “piani di azionariato popolare”), per un valore non superiore a 2.065,83 euro l’anno.

 

RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

È stata introdotta un’ulteriore pre­sunzione di residenza fiscale in Ita­lia per le società e gli enti residenti all’estero. Viene infatti stabilito che si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, le società e gli enti che:

-                detengono più del 50% delle quote dei fondi immobiliari chiusi e sono controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti resi­denti in Italia.

A tali fini, si considerano controllati:

-                le società o enti in cui un’altra società o ente dispone della mag­gioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

-                le società o enti in cui un’altra società o ente dispone di voti suffi­cienti ad esercitare un’influenza dominante;

-                le società o enti che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società o ente, in virtù di partico­lari vincoli contrattuali.

In assenza di una specifica decorren­za, la nuova presunzione di residenza sembrerebbe applicabile a partire dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08.

 

NORME PER DEDUZIONE SVALUTAZIONI ENTI CREDITIZI

In seguito alle modifiche del DL 112/2008, gli enti creditizi e finan­ziari possono dedurre dal reddito d’impresa le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, al netto delle ri­valutazioni, per l’importo non coper­to da garanzia assicurativa, nel limite dello 0,3%, prima 0,4%, del valore dei crediti stessi risultanti in bilancio, au­mentato dell’ammontare delle sva­lutazioni dell’esercizio, al netto delle rivalutazioni. La stessa disciplina si applica alle imprese di assicurazione per i crediti verso gli assicurati.

L’eventuale eccedenza delle svalu­tazioni rispetto al suddetto limite è deducibile pro quota nei 18 esercizi successivi, 9 nella disciplina prece­dente.

Le suddette disposizioni hanno effi­cacia a decorrere dal periodo d’im­posta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti “solari”. Le quote residue delle svalutazioni eccedenti la soglia di deducibilità, formate fino all’esercizio 2007, sog­getti “solari”, e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al diciottesimo esercizio succes­sivo a quello in cui le stesse si sono formate.

Nella determinazione dell’acconto Ires dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della se­conda o unica rata, si assume, quale imposta dell’esercizio 2007 sulla qua­le commisurare l’acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

A seguito delle modifiche apportate dal DL 112/2008, la deducibilità degli interessi passivi è stabilita nel limite del 96% per:

-                le banche e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria (SI­CAV, SGR, SIM, ecc.), con l’eccezio­ne delle società che esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

-                 le imprese di assicurazione;

-                le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.

Il nuovo regime riguardante gli inte­ressi passivi sostenuti dagli enti credi­tizi e finanziari si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti “solari”.

Per il primo periodo d’imposta di applicazione della nuova disciplina, 2008 per i soggetti “solari”, tuttavia, la deducibilità degli interessi passivi è prevista nel limite del 97%.

Riguardo ai soggetti che operano nel settore finanziario, che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazio­nale, viene previsto che gli interessi passivi “infragruppo” sono integral­mente deducibili sino a concorrenza degli interessi passivi sostenuti dai partecipanti al consolidato a favore dei soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi in sede di dichiarazione CNM, apportando la relativa variazione in diminuzione.

Per le imprese di assicurazione, la va­riazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla com­ponente di lungo periodo, diventa deducibile dal reddito d’impresa in misura pari al 30% e non più al 60% dell’importo stanziato in bilancio.

Si considera componente di lungo periodo il 75% e non più il 50% della medesima riserva sinistri. L’ecceden­za rispetto alla predetta soglia divie­ne deducibile in quote costanti nei 18 e non più 9 esercizi successivi.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti “solari”.

In via transitoria, le residue quote dell’ammontare complessivo delle variazioni della predetta riserva si­nistri, che eccede il 60% dell’impor­to iscritto in bilancio, formate fino all’esercizio 2007, soggetti “solari”, e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al diciottesi­mo esercizio successivo a quello di loro formazione.

Nella determinazione dell’acconto Ires dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della se­conda o unica rata, si assume, quale imposta dell’esercizio 2007 sulla qua­le commisurare l’acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

 

NOVITA’ PER LE COOPERATIVE - TASSAZIONE

Nei confronti delle società coope­rative di consumo e loro consorzi, considerate a mutualità prevalente, l’ammontare soggetto a tassazione degli utili netti annuali destinati a ri­serva indivisibile aumenta dal 30% al 55%. Resta fermo che la quota tassa­ta degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile è pari al:

-                20%, per le cooperative agricole  o della piccola pesca e loro con­sorzi, considerate a mutualità pre­valente;

-                30%, per le altre cooperative a mutualità prevalente e loro con­sorzi;

-                70%, per le cooperative non a mutualità prevalente e loro consorzi.

Resta altresì ferma l’esenzione totale da tassazione degli utili destinati a riserva indivisibile dalle cooperative sociali e loro consorzi.

La nuova percentuale di tassazione si applica a decorrere dal periodo d’im­posta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti solari.

Nella determinazione dell’acconto Ires dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della se­conda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Viene inoltre previsto l’obbligo di de­stinare il 5% dell’utile netto annuale al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito dallo stesso DL 112/2008, in capo alle cooperative:

-                 a mutualità prevalente;

-                che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro;

-                a condizione che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile d’esercizio, come risultante alla data di approvazione del bilancio d’esercizio.

Le modalità e i termini per effettuare tale versamento saranno stabiliti con un successivo DM.

La disciplina in commento ha carat­tere temporaneo, in quanto si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 25.6.08 e a quello successivo, esercizi 2008 e 2009, per i soggetti solari.

 

ROBIN TAX

Nei confronti dei soggetti operanti nel settore energetico, l’aliquota Ires del 27,5%, prevista dalla legge finan­ziaria 2008, si applica con un’addizio­nale di 5,5 punti percentuali. Per tali soggetti, quindi, viene di fatto ripri­stinata la precedente aliquota Ires del 33%.

Tale aumento si applica ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori:

ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefat­to e gas naturale;

produzione o commercializzazione di energia elettrica.

La modifica in argomento si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti solari.

Per le imprese operanti nel settore petrolifero, il DL n. 112/2008 prevede particolari criteri di valutazione delle rimanenze finali:

-                dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, così detti beni merce;

-                 delle materie prime e sussidiarie,

-                 dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzio­ne, ad esclusione dei beni stru­mentali.

Sono sottoposte alle nuove rego­le anche le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, ivi incluse quelle che, all’atto del passaggio agli IAS/IFRS, si siano avvalse, relativamente ai beni fungibili, della possibilità di conti­nuare a valutare le rimanenze con il criterio LIFO, ancorché solo ai fini fi­scali.

La nuova disciplina si applica alle im­prese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, 5.164.569 euro, esercenti le attività di:

-                ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

-                raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di ben­zine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di pe­trolio liquefatto e gas naturale.

Fiscalmente, indipendentemente dai criteri adottati dal punto di vista civi­listico-contabile, la valutazione delle suddette rimanenze finali è effettua­ta, in alternativa:

-                secondo il metodo della media ponderata;

-                  secondo il metodo del FIFO.

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti solari.

Sul maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione delle nuove disposizioni, è dovuta un’imposta so­stitutiva dell’Irpef/Ires e dell’Irap con l’aliquota del 16%. Tale maggior valo­re, pertanto, non concorre alla forma­zione del reddito complessivo.

L’imposta sostitutiva si applica an­che alle imprese IAS/IFRS che si sono avvalse dell’opzione di continuare a valutare le rimanenze con il criterio LIFO, ancorché solo ai fini fiscali.

L’imposta sostitutiva dovuta è versa­ta, in alternativa, in un’unica soluzione ovvero, su opzione del contribuente, in tre rate di eguale importo.

In caso di versamento in un’unica soluzione, il pagamento avviene con­testualmente a quello di versamento del saldo dell’Irpef/Ires dovuta per l’esercizio 2008, entro il 16.6.09, op­pure entro il 16.7.09 con la maggio­razione dello 0,4%.

In caso di versamento rateale, le tre rate sono corrisposte contestual­mente al saldo delle imposte sul red­dito relative agli esercizi 2008, 2009 e 2010. Sulla seconda e terza rata ma­turano interessi al tasso annuo sem­plice del 3%.

Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fi­scalmente riconosciuto dall’esercizio 2009 per i soggetti solari.

Fino al 2011 per i soggetti solari, le eventuali svalutazioni delle rimanen­ze, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta so­stitutiva, non concorrono alla forma­zione del reddito ai fini Irpef/Ires e Irap, ma determinano la riliquidazio­ne della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l’importo corrispondente al 16% di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare. L’ecce­denza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell’Irpef/Ires.

Anche ai fini Irap, il DL n. 112/2008 modifica i criteri di deducibilità degli interessi passivi in capo:

-                alle banche e agli altri enti e società finanziari come ad esempio SI­CAV, società di gestione dei fondi comuni di investimento, ecc.;

-                alle così dette holding industriali che, ai fini Ires, restano invece escluse dalle suddette limitazioni;

-                 alle imprese di assicurazione.

In particolare, viene stabilito che gli interessi passivi concorrono alla de­terminazione della base imponibile Irap in misura pari al 96% del loro ammontare. Gli stessi divengono pertanto indeducibili in misura pari al 4%.

La nuova disciplina si applica a parti­re dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti solari.

Tuttavia, per il primo periodo d’impo­sta, 2008 per i soggetti solari, gli inte­ressi passivi sono deducibili in misura pari al 97% del loro ammontare.

Nella determinazione dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della se­conda o unica rata, i predetti sogget­ti devono assumere, quale imposta dell’esercizio 2007 sulla quale com­misurare l’acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applican­do i nuovi limiti di deducibilità.

 

NOVITA’ ASSEGNI BANCARI E CONTANTE

Il DL n. 112/2008 ha modificato la disciplina prevista dal D.Lgs n. 231/2007, entrata in vigore il 30.4.08, in materia di:

-                limitazioni all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore;

-                 assegni bancari e postali;

-                assegni circolari, vaglia postali e cambiari;

-                libretti di deposito bancari o postali al portatore.

È stato elevato da 5.000 a 12.500 euro il limite a partire dal quale è vie­tato il trasferimento di denaro con­tante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al por­tatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa.

È stato elevato da 5.000 a 12.500 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono re­care l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

È stato, inoltre, abrogato l’obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante.

Resta fermo l’obbligo di corrisponde­re, da parte del richiedente, per cia­scun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (tra­sferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

È stato elevato da 5.000 a 12.500 euro il limite entro il quale può es­sere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità.

Anche in relazione a questi assegni è stato abrogato l’obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

Resta fermo l’obbligo di corrisponde­re, da parte del richiedente, per cia­scun modulo di assegno circolare o vaglia postale o cambiario emesso in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

È stato elevato da 5.000 a 12.500 euro il limite entro il quale deve esse­re contenuto il saldo dei libretti di de­posito bancari o postali al portatore.

 

FINE PARTE PRIMA

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