SINTESI NOVITA' FISCALI DI ULTIMA APPROVAZIONE - PARTE PRIMA
Le novità fiscali dell’ultima manovra Il DL 25.6.2008, n. 112, ha introdotto la manovra d’estate con la quale sono state emanate alcune disposizioni urgenti relativamente a: - Irpef, Ires e Irap; - Iva e altre imposte indirette; - accertamento e riscossione; - rapporti di lavoro e normativa - previdenziale; - disciplina della privacy. Il DL 112/08 è entrato in vigore il 25 giugno 2008. SINTESI DELLE NOVITA’ REINVESTIMENTO DELLE PLUSVALENZE È stata prevista una disposizione agevolativa finalizzata al reinvestimento delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di quote di partecipazione da parte dei soggetti Irpef non imprenditori, persone fisiche, società semplici, ecc. L’agevolazione consiste nella detassazione totale di tali plusvalenze, nel momento in cui: a) vengano cedute le partecipazioni in società di persone, escluse le società semplici, o di capitali detenute da almeno tre anni e relative a società costituite da non più di sette anni; b) le plusvalenze siano reinvestite, entro il biennio successivo, in azioni o quote di società che svolgono la stessa attività di quella esercitata dalla società le cui partecipazioni sono state cedute e che sono state costituite da non più di tre anni. L’agevolazione compete, ad esempio, se una persona fisica cede nel settembre 2008 una partecipazione posseduta dal 2004 relativa ad una società costituita nel 2003, e reinveste le plusvalenze acquisendo una nuova partecipazione nel corso del 2009, relativa ad una società costituita nel 2008 che svolge la stessa attività di quella ceduta. L’ammontare massimo della plusvalenza esente è quantificato nel quintuplo del costo sostenuto dalla società ceduta per l’acquisizione di beni materiali diversi dagli immobili, di beni immateriali o di spese di ricerca nei cinque anni antecedenti alla cessione. STOCK OPTION E PIANI DI AZIONARIATO POPOLARE –NOVITA’ È stata abrogata la lett. g-bis) dell’art. 51, c. 2, del Tuir, che prevedeva, al ricorrere di determinate condizioni, l’esclusione da Irpef e, conseguentemente, da imposizione contributiva, delle assegnazioni di azioni ai dipendenti, la così detta stock option. L’abolizione ha effetto anche nei confronti dei titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, in particolare gli amministratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. I redditi di lavoro dipendente e assimilato derivanti dalle “stock option” diventano quindi soggetti alle ordinarie modalità impositive, sia ai fini fiscali che contributivi. L’abolizione del regime agevolato si applica alle azioni assegnate ai dipendenti o amministratori a decorrere dal 25.6.08, quindi anche in relazione a piani di “stock option” deliberati in precedenza. C’è da segnalare che l’assegnazione delle azioni non richiede, per il suo perfezionamento, la consegna dei certificati azionari o le equivalenti annotazioni contabili, ma è sufficiente la volontà di esercitare l’opzione portata a conoscenza della società. Piani di azionariato popolare – Resta fermo, invece, il regime agevolato previsto per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti (c.d. “piani di azionariato popolare”), per un valore non superiore a 2.065,83 euro l’anno. RESIDENZA FISCALE IN ITALIA È stata introdotta un’ulteriore presunzione di residenza fiscale in Italia per le società e gli enti residenti all’estero. Viene infatti stabilito che si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, le società e gli enti che: - detengono più del 50% delle quote dei fondi immobiliari chiusi e sono controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia. A tali fini, si considerano controllati: - le società o enti in cui un’altra società o ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; - le società o enti in cui un’altra società o ente dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante; - le società o enti che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società o ente, in virtù di particolari vincoli contrattuali. In assenza di una specifica decorrenza, la nuova presunzione di residenza sembrerebbe applicabile a partire dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08. NORME PER DEDUZIONE SVALUTAZIONI ENTI CREDITIZI In seguito alle modifiche del DL 112/2008, gli enti creditizi e finanziari possono dedurre dal reddito d’impresa le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, al netto delle rivalutazioni, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, nel limite dello 0,3%, prima 0,4%, del valore dei crediti stessi risultanti in bilancio, aumentato dell’ammontare delle svalutazioni dell’esercizio, al netto delle rivalutazioni. La stessa disciplina si applica alle imprese di assicurazione per i crediti verso gli assicurati. L’eventuale eccedenza delle svalutazioni rispetto al suddetto limite è deducibile pro quota nei 18 esercizi successivi, 9 nella disciplina precedente. Le suddette disposizioni hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti “solari”. Le quote residue delle svalutazioni eccedenti la soglia di deducibilità, formate fino all’esercizio 2007, soggetti “solari”, e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al diciottesimo esercizio successivo a quello in cui le stesse si sono formate. Nella determinazione dell’acconto Ires dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta dell’esercizio 2007 sulla quale commisurare l’acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame. A seguito delle modifiche apportate dal DL 112/2008, la deducibilità degli interessi passivi è stabilita nel limite del 96% per: - le banche e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria (SICAV, SGR, SIM, ecc.), con l’eccezione delle società che esercitano in via prevalente o esclusiva l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria; - le imprese di assicurazione; - le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Il nuovo regime riguardante gli interessi passivi sostenuti dagli enti creditizi e finanziari si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti “solari”. Per il primo periodo d’imposta di applicazione della nuova disciplina, 2008 per i soggetti “solari”, tuttavia, la deducibilità degli interessi passivi è prevista nel limite del 97%. Riguardo ai soggetti che operano nel settore finanziario, che aderiscono al regime del consolidato fiscale nazionale, viene previsto che gli interessi passivi “infragruppo” sono integralmente deducibili sino a concorrenza degli interessi passivi sostenuti dai partecipanti al consolidato a favore dei soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi in sede di dichiarazione CNM, apportando la relativa variazione in diminuzione. Per le imprese di assicurazione, la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, diventa deducibile dal reddito d’impresa in misura pari al 30% e non più al 60% dell’importo stanziato in bilancio. Si considera componente di lungo periodo il 75% e non più il 50% della medesima riserva sinistri. L’eccedenza rispetto alla predetta soglia diviene deducibile in quote costanti nei 18 e non più 9 esercizi successivi. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti “solari”. In via transitoria, le residue quote dell’ammontare complessivo delle variazioni della predetta riserva sinistri, che eccede il 60% dell’importo iscritto in bilancio, formate fino all’esercizio 2007, soggetti “solari”, e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione. Nella determinazione dell’acconto Ires dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta dell’esercizio 2007 sulla quale commisurare l’acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame. NOVITA’ PER LE COOPERATIVE - TASSAZIONE Nei confronti delle società cooperative di consumo e loro consorzi, considerate a mutualità prevalente, l’ammontare soggetto a tassazione degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile aumenta dal 30% al 55%. Resta fermo che la quota tassata degli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile è pari al: - 20%, per le cooperative agricole o della piccola pesca e loro consorzi, considerate a mutualità prevalente; - 30%, per le altre cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi; - 70%, per le cooperative non a mutualità prevalente e loro consorzi. Resta altresì ferma l’esenzione totale da tassazione degli utili destinati a riserva indivisibile dalle cooperative sociali e loro consorzi. La nuova percentuale di tassazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti solari. Nella determinazione dell’acconto Ires dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Viene inoltre previsto l’obbligo di destinare il 5% dell’utile netto annuale al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, istituito dallo stesso DL 112/2008, in capo alle cooperative: - a mutualità prevalente; - che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro; - a condizione che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell’utile d’esercizio, come risultante alla data di approvazione del bilancio d’esercizio. Le modalità e i termini per effettuare tale versamento saranno stabiliti con un successivo DM. La disciplina in commento ha carattere temporaneo, in quanto si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 25.6.08 e a quello successivo, esercizi 2008 e 2009, per i soggetti solari. ROBIN TAX Nei confronti dei soggetti operanti nel settore energetico, l’aliquota Ires del 27,5%, prevista dalla legge finanziaria 2008, si applica con un’addizionale di 5,5 punti percentuali. Per tali soggetti, quindi, viene di fatto ripristinata la precedente aliquota Ires del 33%. Tale aumento si applica ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo d’imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori: ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione o commercializzazione di energia elettrica. La modifica in argomento si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti solari. Per le imprese operanti nel settore petrolifero, il DL n. 112/2008 prevede particolari criteri di valutazione delle rimanenze finali: - dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, così detti beni merce; - delle materie prime e sussidiarie, - dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, ad esclusione dei beni strumentali. Sono sottoposte alle nuove regole anche le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, ivi incluse quelle che, all’atto del passaggio agli IAS/IFRS, si siano avvalse, relativamente ai beni fungibili, della possibilità di continuare a valutare le rimanenze con il criterio LIFO, ancorché solo ai fini fiscali. La nuova disciplina si applica alle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore, 5.164.569 euro, esercenti le attività di: - ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; - raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale. Fiscalmente, indipendentemente dai criteri adottati dal punto di vista civilistico-contabile, la valutazione delle suddette rimanenze finali è effettuata, in alternativa: - secondo il metodo della media ponderata; - secondo il metodo del FIFO. Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti solari. Sul maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione delle nuove disposizioni, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires e dell’Irap con l’aliquota del 16%. Tale maggior valore, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo. L’imposta sostitutiva si applica anche alle imprese IAS/IFRS che si sono avvalse dell’opzione di continuare a valutare le rimanenze con il criterio LIFO, ancorché solo ai fini fiscali. L’imposta sostitutiva dovuta è versata, in alternativa, in un’unica soluzione ovvero, su opzione del contribuente, in tre rate di eguale importo. In caso di versamento in un’unica soluzione, il pagamento avviene contestualmente a quello di versamento del saldo dell’Irpef/Ires dovuta per l’esercizio 2008, entro il 16.6.09, oppure entro il 16.7.09 con la maggiorazione dello 0,4%. In caso di versamento rateale, le tre rate sono corrisposte contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative agli esercizi 2008, 2009 e 2010. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3%. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall’esercizio 2009 per i soggetti solari. Fino al 2011 per i soggetti solari, le eventuali svalutazioni delle rimanenze, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires e Irap, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l’importo corrispondente al 16% di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare. L’eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell’Irpef/Ires. Anche ai fini Irap, il DL n. 112/2008 modifica i criteri di deducibilità degli interessi passivi in capo: - alle banche e agli altri enti e società finanziari come ad esempio SICAV, società di gestione dei fondi comuni di investimento, ecc.; - alle così dette holding industriali che, ai fini Ires, restano invece escluse dalle suddette limitazioni; - alle imprese di assicurazione. In particolare, viene stabilito che gli interessi passivi concorrono alla determinazione della base imponibile Irap in misura pari al 96% del loro ammontare. Gli stessi divengono pertanto indeducibili in misura pari al 4%. La nuova disciplina si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 25.6.08, 2008 per i soggetti solari. Tuttavia, per il primo periodo d’imposta, 2008 per i soggetti solari, gli interessi passivi sono deducibili in misura pari al 97% del loro ammontare. Nella determinazione dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, i predetti soggetti devono assumere, quale imposta dell’esercizio 2007 sulla quale commisurare l’acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando i nuovi limiti di deducibilità. NOVITA’ ASSEGNI BANCARI E CONTANTE Il DL n. 112/2008 ha modificato la disciplina prevista dal D.Lgs n. 231/2007, entrata in vigore il 30.4.08, in materia di: - limitazioni all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore; - assegni bancari e postali; - assegni circolari, vaglia postali e cambiari; - libretti di deposito bancari o postali al portatore. È stato elevato da 5.000 a 12.500 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa. È stato elevato da 5.000 a 12.500 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È stato, inoltre, abrogato l’obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante. Resta fermo l’obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo. È stato elevato da 5.000 a 12.500 euro il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità. Anche in relazione a questi assegni è stato abrogato l’obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Resta fermo l’obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno circolare o vaglia postale o cambiario emesso in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo. È stato elevato da 5.000 a 12.500 euro il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. FINE PARTE PRIMA