NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE SOCIETA\' E LE IMPRESE
Società – Nuovi obblighi pubblicitari imposti dalla Legge comunitaria 2008
Al fine di recepire la Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, l’articolo 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) – in vigore dal 29 luglio 2009 – ha apportato modifiche agli articoli 2250 (Indicazione negli atti e nella corrispondenza) e 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi) del Codice Civile.
Nuovi obblighi di pubblicità per le società -
Modificato l\'articolo 2250 e 2630 del Codice Civile, quest\'ultomo ha inasprito con pesanti sanzioni l\'obbligo di pubblicazione di informazioni legali negli atti, nella corrispondenza e nel sito web.
L\'articolo 2250 del Codice Civile dispone per le società sia di persone che di capitale l\'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture , lettere) i seguenti dati:
1) la sede della società, il numero di iscrizione e l\'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall\'ultimo bilancio (per le società di capitali);
3) lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
4) lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. \"unipersonali\").
La legge 88/2009 all\'articolo 42 ( testo di modifica dell\\\'art. 2250 C.C,) ha introdotto l\'obbligo, ma solo per le società di capitali, di pubblicare tali informazioni anche nei siti web delle società.
Sono inoltre state introdotte sanzioni corpose per le società (sia di persone che di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web. La nuova legge prevede l\'applicazione delle sanzioni già previste dall\'articolo 2630 Codice Civile con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell\'organo di amministrazione.
Tutte le news