DIMINUITO IL LIMITE PER L'UTILIZZO DEL CONTANTI PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Dal 13.08.2011 per effetto dell’entrata in vigore del DL 138/2011, non è più possibile eseguire pagamenti utilizzando denaro contante, per importi pari o superiori a € 2.500; tali pagamenti devono avvenire necessariamente attraverso l’utilizzo di bonifici bancari, l’utilizzo di carte di credito o di altri sistemi di pagamento. Il nuovo limite introdotto di € 2.500 vale anche per  gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e quelli cambiari che se appunto di importo superiore ai € 2.500 devono recare la clausola di non trasferibilità oltre al nome od alla ragione sociale del beneficiario. Il limite vale infine anche per i libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cui saldo quindi non può essere pari o superiore ad € 2.500; a questo proposito va detto che i possessori dei libretti con saldo superiore se non vogliono incorrere nelle sanzioni devono estinguere il libretto od in alternativa ridurne l’importo, ad una somma non eccedente € 2.499, entro il termine ultimo del 30.09.2011. Nel raccomandare agli imprenditori il rispetto di tale normativa, lo studio Genchi  informa che, al pari di altri soggetti (banche, poste, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri , ecc.), anche le società che erogano servizi in materia amministrativa, contabile e tributaria, sono tenute a segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le eventuali infrazioni alla sopra richiamata disposizione di cui vengono a conoscenza nell’espletamento della loro attività. Nel merito ricordiamo ancora che non possono essere regolate in contanti o con strumenti non idonei (assegni bancari, postali, ecc., non recanti la clausola di non trasferibilità e senza evidenziazione del destinatario) operazioni di importo superiore a € 2.500 inerenti, ad esempio:

—  il pagamento di fatture a fornitori;

—  l’incasso di fatture da clienti;

—  i versamenti e i conferimenti dei soci alla società;

E’ inoltre opportuno segnalare che:

- anche la clausola “pagamento in contanti” riportata su qualsiasi documento di importo superiore al limite di € 2.500 euro determina l’obbligo di segnalazione;

- il pagamento o l’incasso frazionato di un’obbligazione relativa ad un’unica operazione non evita l’obbligo di comunicazione;

- le operazioni che determinano l’obbligo di comunicazione possono essere riscontrate sia nell’ambito dell’esercizio di un’impresa che al di fuori di esso (ad esempio il pagamento per contanti di spese mediche che danno diritto alla specifica detrazione in sede di dichiarazione dei redditi).

Sulla base di quanto sopra esposto lo studio Genchi  ribadisce la necessità di gestire correttamente e con mezzi idonei le movimentazioni finanziarie di importo superiore a 2.500 euro poste in essere sia nella gestione dell'impresa che in ogni altra occasione che richieda il trasferimento di denaro.

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