RAVVEDIMENTO OPEROSO IMPOSTA DI REGISTRO

Il ravvedimento dell’imposta di registro, introdotto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/1997, rappresenta una novità in questo ambito, in quanto accoglie la regolarizzazione di imposte quale INVIM, imposte ipotecari e catastali, dapprima esclusi da questo istituto. La regolarizzazione consiste in

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OMESSA PRESENTAZIONE DI REGISTRAZIONE O DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

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L’istituto del ravvedimento operoso prevede per questo tipo di violazione una sanzione amministrativa dal

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120 al 240% dell’imposta dovuta.

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Tuttavia la stessa legge prevedere che la violazione si può sanare

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  1. entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:
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  • dell’imposta dovuta;
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  • di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile (1/8 del 120% pari al 15%);
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  • degli interessi moratori;
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  • dell’imposta dovuta;
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  • di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile (1/5 del 120 pari al 24%);
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  • degli interessi moratori.
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  1. entro il termine per il ravvedimento lungo entro l’anno in cui è stata commessa la violazione mediante il contestuale pagamenti:
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Si ricorda che gli interessi calcolati vengono calcolati col tasso legale e con maturazione giorno per giorno. Si ricorda, inoltre, che bisogna contestualmente registrare l’atto o il contratto a cui si riferisce il ravvedimento e che il ravvedimento e produce la propria efficacia sono se non sono iniziate ispezioni, verifiche o iniziati accessi da parte degli organi preposti.

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INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE

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Nel caso in cui il valore definitivamente accertato dei beni soggetti alla valutazione automatica superi quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari dal 100% al 200% della maggiore imposta. Per insufficiente dichiarazione di valore dei beni immobili non soggetti a valutazione automatica, la sanzione si applica anche se il valore definitivamente accertato, ridotto di ¼ non supera il dichiarato.

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In questa ipostesi, il contribuente che intenda avvalersi del ravvedimento operoso, dovrà produrre una dichiarazione integrativa di valore, entro un anno dalla data in cui è stata commessa l’infrazione.

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Poiché in caso di integrazione del valore dichiarato, non è prevista l’autoliquidazione dell’imposta da parte del contribuente, il ravvedimento dovrà essere articolato in due parti:

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  • entro il termine di un anno va presentata dichiarazione integrativa di valore allo stesso ufficio presso cui è stato registrato l\'atto originario;
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  • successivamente, ma non oltre due anni dal pagamento dell’imposta principale, l’ufficio provvede a liquidare alla parte apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione della maggiore imposta dovuta degli interessi maturati nonché la sanzione del 20% (1/5 del minimo). Tale atto deve contenere l’avvertenza che viene notificato al fine di rendere definitivo il perfezionamento
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del ravvedimento e che, pertanto, non può essere impugnato.

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Il mancato pagamento nel temine indicato nell’avviso di liquidazione rende inefficace la regolarizzazione e consente all’ufficio di procedere alla rettifica del valore dichiarato, con la conseguente applicazione della sanzione nella misura intera.

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TARDIVO PAGAMENTO DEL VERSAMENTO

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In caso di tardivo pagamento è prevista la sanzione del 30% ridotta come sotto riportato, rispettivamente se pagata:

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  1. entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:
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  • dell’imposta dovuta;
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  • di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile;
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  • degli interessi moratori;
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  • dell’imposta dovuta;
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  • di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile;
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  • degli interessi moratori.
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  1. entro un anno dalla commessa la violazione mediante il contestuale pagamento:
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Pertanto, l’ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:

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  • 3,75% (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;
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  • 6% (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro l’anno in cui è stata commessa la violazione (cosiddetto “ravvedimento lungo”).
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OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

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In caso di omessa presentazione della dichiarazione di successione è prevista una sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. Se non è dovuta imposta, si applica la

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sanzione da 258 € 1.032 €. Pertanto l’istituto prevede che la violazione si può sanare

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  1. entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:
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  • dell’imposta dovuta;
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  • di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile (1/8 del 120% pari al 15%);
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  • degli interessi moratori;
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  • dell’imposta dovuta;
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  • di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile (1/5 del 120 pari al 24%);
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  • degli interessi moratori.
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  1. entro il termine per il ravvedimento lungo entro l’anno dalla dat di scadenza di presentazione della dichiarazione mediante il contestuale pagamento:
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Si ricorda che gli interessi calcolati vengono calcolati col tasso legale e con maturazione giorno per giorno. Qualora l’omissione riguardi una dichiarazione per la quale non è dovuta imposta di successione, il ravvedimento può essere effettuato entro un anno con il pagamento

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di euro 51 pari a 1/5 di 258 €.

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Il pagamento verrà effettuato con il modello F23, in triplice copia, presso il vostro istituto bancario. Nel modello vanno riportati: l\'importo dell\'imposta di registro con il codice 112T, le sanzioni con il codice 671T e gli interessi con il codice 731T. Andranno anche riportati il codice dell\'ufficio del registro di competenza, la causale di versamento che nel caso è \"SZ\" e l\'anno della violazione.

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