LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO - BUONI LAVORO

Lavoro occasionale di tipo accessorio

  
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla
Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l’obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l\'Inps e quella assicurativa presso l\'Inail.

Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.

La 
Legge n. 133/2008 e la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 hanno successivamente ampliato la platea dei prestatori. 

Alcune circolari Inps hanno fornito indicazioni rispetto all\'applicazione delle norme:

Circolare n. 104 del 1 dicembre 2008 (modalità applicative nel settore commercio, turismo e servizi )
Circolare n. 44 del 24 marzo 2009 (modalità applicative nel settore domestico)
Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009 (modalità applicative per l’impresa familiare)
• 
Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009 (indicazioni sull\'ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio) 


Vantaggi

• Per il committente (datore di lavoro)

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

• Per il prestatore (lavoratore)

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all\'accantonamento previdenziale presso l\'Inps e alla copertura assicurativa presso l\'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

Il committente

I committenti – cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere: 
- famiglie

- privati

- aziende

- imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi

- imprenditori agricoli 

- enti senza fini di lucro

- enti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà - comma 1, lettera d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla Legge n. 33/2009).

Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione.

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- pensionati

titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio

- studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica

sono considerati studenti \"i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l\'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado\" (art. 22, comma 1, lettera f, Legge n. 133 del 6/8/2008). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

Per “periodi di vacanza” si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):

a) per “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell\'Angelo;

c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
I giovani possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, (comma 1, lettera e,
art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dalla Legge n. 33/2009).

Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

Altre tipologie di prestatori 

Sono compresi tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti: per questi ultimi, se pubblici, è necessaria l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Fino al 31 dicembre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto.

I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio.

Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale: esse sono coloro che svolgono, in via normale, lavori non retribuiti in ambito familiare. Ai fini della prestazione nello specifico settore, le stesse non debbono aver prestato lavoro subordinato in agricoltura sia nell’anno in corso che in quello precedente.

I prestatori possono svolgere attività di lavoro occasionale: 

• in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell’anno solare;   

• nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.

Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio

Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi:  

imprese del settore agricolo: per tutte le attività di carattere stagionale e per le attività agricole, anche non stagionali, solo nel caso in cui siano svolte a favore dei produttori aventi un volume di affari non superiore a 7.000 euro; 

imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi: per le attività specifiche normalmente esercitate nel campo del commercio, del turismo e dei servizi, l’impresa familiare potrà utilizzare qualsiasi tipologia di prestatori, con buoni lavoro ai quali si applica la contribuzione ordinaria del lavoro subordinato. In questo caso la prestazione di lavoro occasionale deve essere svolta da soggetti estranei all’imprenditore e all’impresa familiare stessa. In tutti i casi di utilizzo  di prestazioni di lavoro occasionale l’impresa familiare dovrà rispettare il limite economico dei 10.000 euro per anno fiscale

settore domestico: i “lavori domestici di tipo occasionale accessorio” riguardano quelle prestazioni svolte esclusivamente in maniera occasionale, discontinua e saltuaria per far fronte ad esigenze familiari relative alla cura della famiglia e della casa che non presentano il carattere dell’abitualità. In questa fattispecie si inseriscono il babysittering così come il dogsittering; 

lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;

manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di  solidarietà (svolti anche a favore di committenti pubblici);

consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
 
insegnamento privato e supplementare;

in qualsiasi altro settore produttivo, ma limitatamente a queste tipologie di prestatori:
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici nonchè il sabato e la domenica, in tutti i periodi dell’anno, e durante i periodi di vacanza;

- pensionati;

- percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e nel limite di 3000 euro annui.

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